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Fesso? Lo so, però mamma mia ro'carmn

Sezione dedicata alle leggi che tutelano noi consumatori e alle leggi che disciplinano le due ruote.
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Fesso? Lo so, però mamma mia ro'carmn

Messaggioda dic » mer ott 11, 2006 12:09 pm

Premesso: la legge non ammette ignoranza, e in questo caso sono stato ignorante e distratto, però è anche vero che per una mia disattenzione e poichè non conosco tutte le leggi in vigore, mi trovo a dover pagare 357 euro di sanzione. E allora vorrei condividere con voi questo episodio, perchè l'unica consolazione che potrò trarre da questa vicenda è che altri non commettano lo stesso errore e non si avvelenino il sangue.
Cercherò di essere sintetico.
Ho preso una multa a gennaio per divieto di sosta (auto) in area riservata ai mezzi pubblici, che prevedeva decurtamento dei punti (2); è stata fatta dagli ausiliari che mi hanno lasciato la multa sul parabrezza; la pago entro la scadenza, e un paio di mesi fa mi arriva a casa una comunicazione rivolta a mio padre (intestatario della macchina): la leggo velocemente e riepilogava l'infrazione e il decuramento dei punti, e non mi accorgo che nella busta c'è anche un modulo da compilare.. l'errore è stato proprio quello, quel modulo andava compilato e spedito entro 30 giorni, pena ammenda da 357 euro appunto! è il modulo in cui bisogna indicare gli estremi della persona cui vanno decurtati i punti! io, leggendo superficialmente la prima lettera (era sera ed ero stanco, anche se non è una giustificazione) davo per scontato che non facendo alcuna comunicazione a riguardo, in automatico i punti venissero tolti all'intestatario del mezzo. In effetti mi hanno poi detto che prima era così, ma da un pò hanno modificato la legge.
Ripeto, mia inegligenza, ma io mi chiedo: possibile che per una dimenticanza su una cosa che non capita proprio tutti i giorni, io sia costretto a pagare 691.248,39 di vecchie lire che corrispondono ad 1/4 di uno stipendio medio (io non sono un dirigente nella società per cui lavoro)? Credo ci sia ben poco da fare, ho chiamato il comando ma non serve a niente, tanto alla fine hanno ragione loro. Se qualcuno ha un consiglio è ben accetto. Ma quello che mi premeva era informarvi di questa cosa, se già lo sapevate tanto meglio.
dic
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Messaggioda Poldo » mer ott 11, 2006 12:49 pm

Dic, hai tutta la mia solidarietà. Anche a me a gennaio dell'anno scorso è successa una cosa simile, io ero parcheggiato in area di fermata autobus.
Purtroppo viviamo in uno stato in cui vince il più forte.......cioè lo stato è proprio sulle nostre distrazioni che calca la mano.
Onestamente penso che lo stato Italia sia l'antagonista dell'italiano e non il tutore.
Fai agli altri ciò che piacerebbe fosse fatto a te.
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Messaggioda Pongo » mer ott 11, 2006 1:44 pm

Caro Dic, mi dispiace per l'accaduto ma....come si dice in gergo e come tu hai ribadito....la legge non ammette ignoranza.
L'unica chance che tu hai, è sfruttare i giorni a disposizione per poter opporre ricorso...
...fallo.....e...non dando molta importanza a piccoli cavilli che ne motivino il ricorso....impronta l'atto solo ed esclusivamente ad invocare espressa audizione col Prefetto; quest'ultimo ha tempo 30 gg dal ricevimento del ricorso per risponderti, tempo che se oltrepassato và a far annullare il verbale per mancato rispetto dei termini....
In questo momento sono di fretta e non ho possibilità di nomenclarti gli articoli da citare ma...con un piccola ricerca in rete troveresti tranquillamente la citazione degli articoli che menzionano il diritto di essere ascoltati dal prefetto..........oppure......aspetta il parere di Joedm che sicuramente avrà modo di mostrarti la sua estreme gentilezza nel riportarti quanto scritto negli articoli preposti.
Ciao e....in bocca al lupo...tieni conto che sei sotto prefettura di Milano e che quindi ci sono parecchi parecchi ricorsi e che difficilmente riuscirebbero a risponderti entro 30 giorni circa l'audizione.....se invece ti rispondono....bè...vai dal sig. prefetto e gli dici quello che hai raccontato a noi..eventualmente dopo...hai ancora altri 60 gg per fare ricorso al giudice di pace....o pagare...

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Messaggioda GabbioD'acciaio » mer ott 11, 2006 2:18 pm

:evil: Ti capisco benissimo.....qusto stato fa c...re siamo sempre noi a rimetterci invece di tutelarci cerca di inchiappettarci il più possibile.
:evil: :evil: Se sbagli ti crocifigge,se cerchi di aiutarlo ti fa perdere tempo e soldi per uffici,.....che schifo!!!!!
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Messaggioda Paolaccio » mer ott 11, 2006 2:38 pm

aggiungo altra carne al fuoco.. ma non era uscita una sentenza della cassazione che limitava le competenze degli ausiliari al traffico solo ed esclusivamente per le multe nelle aree delimitate da strisce blu (quindi a pagamento)?

in tal caso il ricorso è d'obbligo..
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Messaggioda andrij » mer ott 11, 2006 2:53 pm

A me è successo il 9 ottobre 2005 ero all'outlet village di rodengo saiano (BS) c'era come tutte le domeniche tantissima gente ed ovviamente tutti i parcheggi delle moto erano occupati dalla auto,al che,ho domandato al vigile dove potevo mettermi e lui mi ha consigliato di parcheggiare lo scooter nella zona riservata ai portatori di handicap (20 parcheggi liberi).tetto fatto ho messo il mio B li,ma,ho invaso di pochi cm una linea del parcheggio riservato.Al mio ritorno mi sono trovato la multa,immediatamente sono andato a reclamare dal vigile ma non ha voluto sentire ragioni.Ovviamente solo dopo aver domandato ai carabinieri che erano li in servizio mi è stato detto che le vie dell'uotlet village sono comunali e quindi i vigili potevao divertirsi a multare.Il giorno dopo ho pagato immediatamente la multa dichiarando che ero io il conducente.Ad aprile ho ricevuto una lettera nella quale mi chiedevano ancora i dati del trasgressore,allora vai di nuovo in posta invia la raccomandata ecc. ecc. finalmente a fine giugno mi è arrivata la notifica,2 punti decurtati.Dopo 9 mesi si è concluso il tutto.Mi sembra una cosa molto ingiusta dover andare a vanti tutto questo tempo per una multa del cavolo.Fortunatamente è la prima infrazione che commetto dopo 5 anni di patente,perchè cerco di stare sempre attento.Pero spero di cuore che quel vigile abbia pagato in medicine tutti i soldi che ho speso per la multa e per gli sbattimenti.
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Messaggioda Pongo » mer ott 11, 2006 2:59 pm

Paolaccio ha scritto:.... le competenze degli ausiliari al traffico solo ed esclusivamente per le multe nelle aree delimitate da strisce blu (quindi a pagamento)?


NO, gli ausiliari della sosta hanno competenze ristrette solo per i divieti di sosta e per tali possono contravvenzionare unicamente;

1- per quegli spazi necessari ad effettuare una sosta;
2- per sosta si intende l'effettivo abbandono del mezzo regolarmente chiuso a chiave e a motore spento, non è da ritenersi sosta il semplice accostameto in doppi fila con motore acceso per andare a prendere il giornale....dicesi fermata;
3- in conseguenza al punto 1, non possono elevare contravvenzioni per divieto di sosta su marciapiedi poichè lo stesso non è pertinenza della strada non servendo come spazio per consentire la sosta...

...mi fermo quà che è megli.... :badgrin: ;)

Ponete molta attenzione pero'...anche alle terminologie:
...io ho parlati di "Ausiliari della sosta" come vi sono qui a Milano ma...
...se la loro dicitura e quindi incarico è "Ausiliari del traffico"....allora parliamone, prima bisogna verificare presso i comandi di PL qual'è i loro inquadramento e se per il traffico, quali sono le loro limitazioni ma....se realmente si parla di traffico allora sarebbero autorizzati ad elevare anche contravvenzioni per semaforo rosso, velocità, invasioni di corsie, ecc...ecc...
....ma per fortuna non è così, o per lo meno non mi è ancora capitato di vederne con questo tio di autorizzazione, .....non sono ailitati a fermare messun utente...se non chi è già fermo.....ed appunto......in sosta.
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Messaggioda dic » mer ott 11, 2006 3:32 pm

Ragazzi, anzitutto grazie a tutti per le risposte.
Pongo, ho fatto una ricerchina veloce, guarda qui:
"Erogazione del servizio: Ricorso amministrativo; Legittimati a proporre ricorso sono solo i soggetti destinatari della notifica del verbale di accertamento d'infrazione, cioè il conducente o il proprietario del veicolo oggetto della violazione, ovvero altro soggetto obbligato in solido (es. utilizzatore, possessore del veicolo etc..).
Modalità di presentazione: II ricorso deve essere indirizzato al Prefetto del luogo della commessa violazione, per il tramite dell'organo accertatore, in carta semplice, con Racc. A/R , entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione dell'infrazione, sottoscritto e corredato dell'eventuale documentazione ritenuta idonea a comprovare la infondatezza dell'accertamento.
Avvertenze: Gli interessati hanno la facoltà di impugnare direttamente il verbale di accertamento innanzi al Giudice di Pace, territorialmente competente, entro il termine di 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione dell'infrazione. Quest'ultimo mezzo di impugnazione è alternativo al ricorso amministrativo al Prefetto.
Provvedimenti: In caso di accoglimento del ricorso, il Prefetto emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti concernenti la violazione. In caso di rigetto del ricorso il Prefetto emette ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, in misura non inferiore al doppio del minimo edittale previsto per ogni violazione. Il destinatario del provvedimento è tenuto ad effettuare il pagamento secondo le modalità indicate nel provvedimento sanzionatorio prefettizio."


Ora il problema è, in caso di rigetto, a quanto cavolo ammonta sta ammenda? quant'è sto minimo edittale? non vorrei trovarmi a pagare una ulteriore sanzione, e ad essere costretto a dare fuoco al primo ausiliario che incontro.. :x
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Messaggioda Paolaccio » mer ott 11, 2006 3:42 pm

Fonte Kataweb http://www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=46575&idCat=54

Gli ausiliari del traffico possono multare gli automobilisti solo per divieto di sosta. Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione accogliendo il ricorso di un automobilista romano al quale era stata inflitta una sanzione di 77 euro per aver circolato su una corsia preferenziale riservata ai mezzi pubblici. Per questo l’uomo si era rivolto al Giudice di Pace sostenendo che la violazione era stata accertata da un soggetto non legittimato e sprovvisto di delega, ma la sua opposizione era stata respinta. Secondo la Suprema Corte, al contrario, è vero che il Legislatore ha stabilito che determinate funzioni pubbliche possano essere svolte anche da soggetti privati i quali abbiano una particolare investitura da parte della Pubblica Amministrazione in relazione al servizio svolto, in considerazione dei problemi connessi alle soste ed ai parcheggi, ma è altrettanto vero che tali funzioni riguardano solo le violazioni in materia di sosta e limitatamente alle aree oggetto di concessione; per quanto riguarda la circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, invece, “l’accertamento può essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico”. La sentenza ha fatto molto discutere a darà probabilmente il via ad una valanga di ricorsi al Giudice di Pace da parte di automobilisti di tutta Italia
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Re: Fesso? Lo so, però mamma mia ro'carmn

Messaggioda alcecapo » mer ott 11, 2006 4:19 pm

dic ha scritto:Ho preso una multa a gennaio per divieto di sosta (auto) in area riservata ai mezzi pubblici...

Anche io credo che l'unica strada percorribile sia il ricorso con la sola speranza della decorrenza dei termini... Non mi pare infatti che sia in discussione il fatto che sia stata multata una sosta vietata (per la quale la competenza degli ausiliari è fuori di dubbio)! In bocca al lupo!
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Re: Fesso? Lo so, però mamma mia ro'carmn

Messaggioda dic » mer ott 11, 2006 4:30 pm

alcecapo ha scritto:In bocca al lupo!

.. e in cxlo all'ausiliario aggiungerei :?
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Messaggioda Joedm » mer ott 11, 2006 5:31 pm

Pongo ha scritto:...oppure...aspetta il parere di Joedm che sicuramente avrà modo di mostrarti la sua estreme gentilezza nel riportarti quanto scritto negli articoli preposti...

Ringrazio l'amico Pongo per tutto questo, ma come al solito esagera... :D
Dunque, per quanto riguarda il ricorso al Prefetto, se prendiamo la strada del C.d.S, l'articolo che ci interessa è il 203 del C.d.S.. Per quanto riguarda i suoi provvedimenti, ci riguarda il successivo Art. 204 del C.d.S..
Per chiedere poi l'audizione davanti al Prefetto, l'articolo è il 18 della Legge 689 del 1981.
Quello che Pongo ti sta suggerendo, è di fare ricorso al Prefetto solo per questa via, senza citare il C.d.S, ricorrendo comunque avverso ad una sanzione amministrativa, perchè questi è talmente oberato di lavoro, che non rispetterà mai i termini, e tu non dovrai pagare nulla.
Tra l'altro i termini pre presentare il ricorso sono diversi: 60 giorni ex C.d.S, solo 30 ex L.689/81.
Se poi lui invece ti ascolta e rigetta il ricorso, raddoppiandoti la sanzione, farai ricorso al Giudice di Pace, per chiedere di "riportarla ad equità".
In bocca al lupo, e per carità, non odiate i Vigile: fanno solo il loro mestiere, che a volte da pure soddisfazioni.
Comunque il fatto di dover pagare 357 Euro per non aver comunicato i dati della patente, si basa su un principio di cui ho avuto modo di parlare in passato, e credimi ha senso. Anzi, qualche tempo fa lo volevano adirittura elevare a 1.500 Euro. Poi non se ne fece più nulla.
Naturalmente chiamo in ausilio anche gli altri amici-colleghi del Forum, per confermare o correggermi.
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Messaggioda Pongo » mer ott 11, 2006 5:57 pm

Joedm ha scritto:Per chiedere poi l'audizione davanti al Prefetto, l'articolo è il 18 della Legge 689 del 1981.
Quello che Pongo ti sta suggerendo, è di fare ricorso al Prefetto solo per questa via, senza citare il C.d.S, ricorrendo comunque avverso ad una sanzione amministrativa, perchè questi è talmente oberato di lavoro, che non rispetterà mai i termini, e tu non dovrai pagare nulla.
Tra l'altro i termini pre presentare il ricorso sono diversi: 60 giorni ex C.d.S, solo 30 ex L.689/81.
Se poi lui invece ti ascolta e rigetta il ricorso, raddoppiandoti la sanzione, farai ricorso al Giudice di Pace, per chiedere di "riportarla ad equità".


Come è bello quando gli altri spiegano perfettamente quello che tu intendevi dire....grazie Joe! ;)

Inotre, dic, ti riporto questo trafiletto....cmq se vuoi tu fai ricorso al prefetto solo in base ad un tuo diritto che è quelli di chiedere di essere sentito e cioè come riportato nella legge 689/81 art. 18 di cui sopra.

RICORSO AL PREFETTO


Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni 60 dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.
Il ricorso può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.
Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di 60 giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso.
Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.
Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2.

L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo.

Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.
I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell' articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza ingiunzione.

Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l'audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità.
L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di 150 giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'articolo 201.

Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro 30 giorni dalla sua effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore.
L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.



RICORSO AL GIUDICE DI PACE

Alternativamente alla proposizione del ricorso al Prefetto, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione;
Il ricorso va proposto nel termine di 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione.
Il ricorso è proposto secondo le modalità stabilite dall' articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato dall' articolo 23 della medesima legge n. 689 del 1981, fatte salve le deroghe previste dal C.D.S., e si estende anche alle sanzioni accessorie.
Il ricorso è inammissibile qualora sia stato previamente presentato il ricorso al Prefetto.

La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso.
Il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.
In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
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