da Pongo » ven feb 10, 2006 9:45 pm
ART. 172 - Commi 1° e 8° - MANCATO USO DELLE CINTURE(*)
Il conducente ed i passeggeri di autovetture, di autobus fino a 35 q.li di p.c. limitatamente ai posti anteriori, e autocarri fino a 35 q.li di p.c. limitatamente ai posti anteriori, hanno l'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza in ogni condizione di marcia.
Per i passeggeri minorenni della violazione risponde il conducente o, se presente, chi è tenuto a vigilare sugli stessi.
La decurtazione di 5 punti si applica solo per la violazione del conducente e per quelle relative ai trasportati minorenni, non accompagnati da persone aventi obblighi di vigilanza sugli stessi.
Sono esenti dall'obbligo:
a) forze di Polizia e corpi di Polizia Municipale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
b) conducenti ed addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in casi di interventi di emergenza;
c) gli appartenenti a servizi di vigilanza privata, regolarmente riconosciuti, che effettuano scorte;
d) conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza, ovvero adibiti a noleggio con conducente, durante il servizio nei centri abitati;
e) istruttori di guida quando esplicano le funzioni di cui all'art. 122;
f) persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla Unità sanitaria locale, affette da patologie particolari che costituiscono controindicazione specifica all'uso delle cinture di sicurezza;
g) donne in stato di gravidanza, sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza.
Nei casi di cui alle lettere c), e), f) e g) la prescritta attestazione o certificazione deve essere esibita su richiesta agli organi di Polizia di cui all'art. 12.
Sono altresì esentati dall'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza ed altri sistemi di ritenuta i conducenti e i passeggeri di veicoli non predisposti fin dall'origine con punti di attacco specifici.
(*) Quando il conducente sia incorso in un periodo di due anni in una delle violazioni punite dal comma 8° per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sospensione della patente da 15gg a 2 mesi.
Spero di essere stato utile.
La distanza è solo un limite mentale!
!Francesco!