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Help!! come si fa a radiare un motoveicolo?

Sezione dedicata alle leggi che tutelano noi consumatori e alle leggi che disciplinano le due ruote.
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Help!! come si fa a radiare un motoveicolo?

Messaggioda burgmania » sab gen 28, 2006 11:02 am

Chi di voi ha mai radiato una moto?
a chi devo consegnare la targa?
quanto costa?
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Re: Help!! come si fa a radiare un motoveicolo?

Messaggioda Mad-Max » sab gen 28, 2006 6:04 pm

burgmania ha scritto:Chi di voi ha mai radiato una moto?
a chi devo consegnare la targa?
quanto costa?


portala da un demolitore/sfasciacarrozze, fa tutto lui... io per una moto ho speso 50-70€ qualche anno fa ;)
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Messaggioda Joedm » sab gen 28, 2006 6:08 pm

Quoto!
La motorizzazione, per ritirare il libretto e la targa, vuole anche la dichiarazione/certificato che il veicolo sia stato demolito da un autodemolitore autorizzato, per evitare che la gente abbandoni le auto/moto per strada, dentro un canale p in una discarica abusiva.
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Messaggioda burgmania » sab gen 28, 2006 6:14 pm

grazie per i consigli, ma (essendo una yamaha TT 600) avevo intenzione di tenerla per divertirmi a fare quattro salti nel giardino, non la vorrei ancora buttare via, volevo solo consegnare la targa per non pagare il bollo!! C'è un modo?
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Messaggioda Joedm » sab gen 28, 2006 6:20 pm

Art.103 C.d.S.
Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe. L'ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione e delle targhe. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e il Dipartimento per i trasporti terrestri.

2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresì, ritirati d'ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna agli uffici del P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell'art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario dei documenti anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo. L'ufficio competente del P.R.A. è tenuto agli adempimenti previsti dal comma 1.

3. I gestori di centri di raccolta e di vendita di motoveicoli, autoveicoli e rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami non possono alienare, smontare o distruggere i suddetti mezzi senza aver prima adempiuto, qualora gli intestatari o gli aventi titolo non lo abbiano già fatto, ai compiti di cui al comma 1. Gli estremi della ricevuta della avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati su appositi registri di entrata e di uscita dei veicoli, da tenere secondo le norme del regolamento.

4. Agli stessi obblighi di cui al comma 3 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 nel caso di demolizione del veicolo prevista dall'art. 215, comma 4.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20. La sanzione è da euro 343,35 a euro 1.376,55 se la violazione è commessa ai sensi dei commi 3 e 4.
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Messaggioda Mauri » sab gen 28, 2006 6:28 pm

...e io che diversi anni fà regalai il mio Peugeot SV "Geo" conservando la targa che allora dicevano essere personale dell'intestatario e che ancora tengo custodita in un cassetto?
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Messaggioda burgmania » sab gen 28, 2006 6:30 pm

:D grazie Joedm!! sei precisissimo.
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Messaggioda Sabba » sab gen 28, 2006 6:41 pm

In questo topic Joedm é assolutamente il CAPO, assieme a Pongo.

Nulla da dire, se non complimenti!

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Messaggioda Joedm » sab gen 28, 2006 6:44 pm

ATTENZIONE!!!
Non facciamo confusione!
L'articolo del Codice sopra riportato si riferisce a "autoveicolo, motoveicolo o rimorchio": cioè beni mobili registrati.
Il "ciclomotore" (il 50ino) non è un bene mobile registrato, ha un "contrassegno di circolazione" e non una targa (è quel targhino a forma di trapezio). Quello è personale e non segue il veicolo ma il proprietario: quando cambi motorino, stacchi la targhetta e la rimonti sul nuovo 50ino.
Se il 50ino lo vendi e non ne compri più un altro (come ho fatto io), pulisci bene la targhina, la avvolgi in un sacchetto di plastica e te la metti in un cassetto.
Comunque tenete presente che in merito alla targhetta dei 50ini il Codice sta cambiando: sui 50ini si potrà andare in 2 se a ciò omologati (ancora non si può, anche se molti sono convinti di si), e la targhetta diventerà quasi come quella delle auto e delle moto: avrà un certificato di circolazione con riportato il numero di targa (appunto), il telaio, i proprietari che si sono succeduti nel tempo.
Ora invece il "contrassegno di circolazione" (il targhino) ed il "certificato di idoneità tecnica" (volgarmente: librettino) non hanno alcun legame tra di loro.
Come cambierà tutto però non lo so: è una novità anche per me, e mi dovrò informare.
Spero di essere stato esaustivo.
Un saluto,
Joedm
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