nik ha scritto: Attenzione all'assicurazione . Non voglio fare il rompiba...e , ma ricordiamo che :
le nostre assicurazioni RCA delle nostre moto smettono di operare nel momento in cui i titolari di polizza s'inscrivono a gare di qualsivoglia tipo .
Allora dobbiamo affrontare l'argomento e farlo fuori per bene . Su quest'aspetto non sono ferrato e vorrei sentire in proposito l'opinione dell'amico Bond e degli altri amici competenti in materia .
E' opportuno comunque prendere in considerazione il fatto che qualcuno cadendo si possa far male anche lievemente.
Avremo dunque , un organizzatore dell'evento, un proprietario di area su cui si svolge l'evento , ed un danneggiato che potenzialmente potrebbe chiedere un risarcimento .
Vi prego, parliamone !
Inizio OT
Ciao a tutti! Amici vecchi e nuovi perdonate la mia latitanza sul Forum per l'anno che sta per finire, ma è stato per me un anno denso di novità che non mi hanno permesso, purtroppo, di dedicarmi al Forum ed agli incontri con voi in sella ai nostri cicci/ciccini. Scrivo pochissimo, ma leggo spesso...
Fine OT
Per tornare finalmente in topic, volevo cercare di dare il mio contributo all'iniziativa molto carina lanciata da Davide (io non parteciperei...l'idea di ribaltarmi da fermo con il ciccio - già capitato ad Ottobre- NON mi entusiasma per nulla
).
Come detto giustamente dal nostro Nik, praticamente tutte le nostre polizze RC (quindi per danni da noi provocati a terzi), diventano immediatamente inefficaci nel momento in cui l'assicurato partecipa a qualunque genere di gara: per avere conferma basta leggere le relative condizioni di polizza.
Per ovviare a questo problema esiste una norma del Codice delle Assicurazioni (ripresa dalla vecchia normativa) che nel nostro caso deve essere applicato sicuramente:
Art. 124.
(Gare e competizioni sportive)
1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile.
2. L'assicurazione copre la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.
Da questa norma possiamo dedurre alcune considerazioni:
1) In via obbligatoria Pascal o chiunque organizzerà la gara dovrà stipulare una polizza temporanea RC in favore di tutti i partecipanti per i danni che questi potrebbero causare a terzi durante lo svolgimento della manifestazione. Tale stipula sarà obbligatoria in ogni caso. Anche se la gara si svolgerà su terreno privato (a maggior ragione se l'evento è su suolo pubblico, pena il diniego delle autorizzazioni prefettizie/comunali etc). In teoria tale assicurazione dovrebbe coprire anche i danni provocati alla proprietà privata su cui si svolge la gara, ma meglio approfondire...
2) i danni (anche lievi) fisici e/o materiali subiti dai partecipanti per fatto proprio non sono coperti e quindi ogni partecipante dovrà eventualmente pagarli da sè.
In questo caso, vale il principio dell'assunzione di responsabilità : chi partecipa lo fa a proprio rischio e pericolo, perciò l'organizzatore, da questo punto di vista, è sollevato da ogni responsabilità sui partecipanti o sui loro veicoli.
Resta inteso che, anche quì, vi sono delle regole minime che l'organizzatore è chiamato a rispettare e che possono determinare, in caso di negligenza e/o imperizia, obbligazioni di risarcimento: a titolo di esempio: il concorrente provoca un'incidente perchè scivola sulla classica macchia d'olio non tempestivamente segnalata o perchè riceve un'erronea e/o non tempestiva autorizzazione ad accedere alla pista dalla linea di partenza.
3) Chi partecipa alla competizione è responsabile dei danni che può aver causato agli altri partecipanti della competizione se viene dimostrata una sua condotta colpevole...Quindi potrebbe essere consigliabile una polizza assicurativa in tal senso, che ogni partecipante potrebbe sottoscrivere.
La guida su circuito chiuso non rientra tra le attività pericolose quindi l'eventuale responsabilità del partecipante andrà commisurata sulla base del principio del neminem ledere di cui all'art. 2043 c.c.
In questo caso, sarà il danneggiato a dover dimostrare che il pilota non si è attenuto al regolamento sportivo ed alle norme di ordinaria prudenza e perizia.
Precisiamo: nel caso di gara su circuito chiuso, non trova applicazione il codice della strada. Di conseguenza, ogni possibile profilo di responsabilità (tra partecipanti), da cui potrà trarre origine ogni possibile domanda risarcitoria, andrà necessariamente ravvisato nel mancato rispetto delle ordinarie regole di svolgimento della specifica disciplina sportiva.
Nel momento in cui il partecipante si attenga a quelle regole (accessibili a tutti in quanto ben note e di regola specificate nel foglio che sottoscriveranno nell'accedere all'area privata) andrà esente da responsabilità .
Ed infatti, l'esercizio di attività agonistiche comporta che debbano ricadere sui partecipanti gli eventuali danni sofferti in conseguenza dell'alea normale allo svolgimento delle attività medesime.
A titolo puramente esemplificativo, le regole di comportamento:
a) regole di guida;
b) attitudine prico-fisica alla guida (no alcool, ecc.);
c) piena efficienza del mezzo (pneumatici, freni ecc.);
d) dotazione di sicurezza (tuta, casco, guanti, paraschiena).
Ci sarebbe da esaminare una ulteriore aspetto che è legato all'appartenenza dei concorrenti al Club del B400: segnalo che con Decreto 16 aprile 2008 del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 152 dell’1 luglio 2008, è stata data attuazione alla Legge 27 dicembre 2002, n. 289 che, all’art.51, ha introdotto l’obbligo assicurativo per il rischio degli infortuni di coloro che, tesserati a una federazione sportiva o a degli enti di promozione sportiva, praticano un’attività sportiva amatoriale e quindi dilettantistica, sia essa agonistica o puramente ludica.
I soggetti obbligati a stipulare l’assicurazione sono le federazioni, gli enti o le associazioni che rilasciano la tessera, e l’obbligo assicurativo si intende assolto con il rilascio della tessera.
Il Decreto prevede che coloro che godono della tutela assicurativa, cioè i tesserati, sono tenuti al pagamento del premio.
Nel nostro caso, comunque, credo che tale obbligo non sussista, per il semplice fatto che il B400 Club, in realtà , non rientri nelle definizioni sopra riportate, anche perchè non esiste alcuna associazione...ma solo un Forum di discussione.
Per il momento non mi viene in mente altro..
Azz..ho scritto un post che per lunghezza mi vale tutto il 2008..