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Portatarga

Sezione dedicata alle leggi che tutelano noi consumatori e alle leggi che disciplinano le due ruote.
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Portatarga

Messaggioda migo80 » lun apr 16, 2007 11:53 pm

Ciao ragazzi,
anche se non ho più il mitico Burghy vi leggo sempre ma scrivo poco.
Volevo chiedere agli esperti se mi potete postare o riassumere gli articoli del codice che parlano del portatarga delle moto: inclinazioni consentite, luci portatarga e tutto quello che ne deriva.
Grazie, ci si vede presto!
Il Miga
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Messaggioda Pongo » mar apr 17, 2007 1:03 am

Perchè tutto sto sbattimento...migo, tienilo così com'è e sei sicuro di non avere rogne, perchè devi metterti a discutere con un agente zelante che comunque già potrebbe multarti solo per una stupida modifica...
...d'altra parte con la targa e le frecce così come sono....vai in giro lo stesso....

...se poi vuoi inclinare la targa per evitare eventuali fotografie.....bè.....c'è un modo piu' legale e piu facile da utilizzare che quello di inclinare la targa andando a spendere soldi per il portatarga snodato.

Ricordati che l'articolo che parla di "alterazione delle carattaeristiche costruttive" è sempre applicabile per qualsiasi modifica tu apporti al tuo veicolo. (Ti faccio un esempio con un cinquantino che sposta la sua targhettina di riconoscimento dal portatarga originale direttamente sul telaio dello scooterino o motorino andando a togliere l'originale...questo già ad occhi chiusi si potrebbe multare per il motivo di cui sopra...così...senza motivo e sapendo che non dà alcun fastidio a nessuno...)
__________________________________________________________
Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 357,00 a Euro 1.433,00.

4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
___________________________________________________________

Art. 71. Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi.

1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonché i veicoli blindati.

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, di concerto con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonché le modalità per il loro accertamento.

4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; in alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti, se a ciò non osta il diritto comunitario, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio Europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti.

5. Con provvedimento del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., sono approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti le materie di propria competenza.

6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 71,00 a Euro 286,00. Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa è da Euro 143,00 a Euro 573,00
_____________________________________________________________
Art. 72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.

1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:

a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;

b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;

c) dispositivi di segnalazione acustica;

d) dispositivi retrovisori;

e) pneumatici o sistemi equivalenti.

2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con:

a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione;

b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;

c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.

«2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.

Le disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’articolo 1, comma 3, del presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1º luglio 2004.

2-ter. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose o di persone, con massa complessiva a pieno carico superiore a 7t., devono essere equipaggiati con dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioni. A decorrere dal 1º gennaio 2005, chiunque víola le disposizioni di cui al presente comma è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,00 a euro 286,00».


3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.

3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati e omologati dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli.

3-ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai sensi dell’articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo 2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi.


4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.

5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.

6. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.

7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.

8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione.

10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio Europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.

12. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.

13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 71,00 a Euro 286,00.
________________________________________________________-
Art. 80. Revisioni.

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.

2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità Europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.

3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.

4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.

5. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.

6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente.

7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per la adozione del provvedimento di revisione singola.

8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.

9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.

10. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale della Direzione generale della M.C.T.C. in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro del tesoro.

11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.

12. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dalla Direzione generale della M.C.T.C. e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi del comma 10.

13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro dei trasporti e della navigazione, trasmettono all'ufficio provinciale competente della Direzione generale della M.C.T.C. la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.

14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 143,00 a Euro 573,00 Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 357,00 a Euro 1.433,00. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. revoca la concessione.

16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.

17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 357,00 a Euro 1.433,00. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
_________________________________________________________

Qui :arrow: :http://www.comune.pisa.it/ufficio-controllo-territorio/regol_CDS.htm il Regolamento del C.D.S... ;)
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Messaggioda adam01 » mar apr 17, 2007 1:11 am

Pongo ha scritto:...se poi vuoi inclinare la targa per evitare eventuali fotografie.....bè.....c'è un modo piu' legale e piu facile da utilizzare che quello di inclinare la targa andando a spendere soldi per il portatarga snodato.

Avendo letto TUTTO quello riportato nel CdS dal primo all'ultimo rigo del tuo post precedente, ritengo di poterti chiedere... quale e' il modo legale per evitare le fotografie, escluso l'andare piano entro i limiti, ovviamente..?????????? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
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Messaggioda Pongo » mar apr 17, 2007 1:16 am

adam01 ha scritto:.... quale e' il modo legale per evitare le fotografie, escluso l'andare piano entro i limiti, ovviamente..?????????? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:



Bè, io so che se per caso vai in una strada fangosa e dopo aver sporcato la targa di fango ti dimentichi di pulirla perchè altrimenti non si leggono i numeri......ti fanno solo una multa per targa sporca/illeggibile.... ;)

Certo pero'...adam...che tu ...altro che poche parole a buon intenditore.... :badgrin: ora hai piu' chiara l'idea o devo scriverti in privato? :lol:
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Messaggioda migo80 » mar apr 17, 2007 9:41 am

Grazie Francé, sapevo che avrei potuto contare su di te. Comunque il fatto è che la moto l'ho comprata con il portatarga e le frecce già cambiati e quindi volevo capire quanta inclinazione sia permessa dalla legge.... E poi lasciamelo dire, il portatarga originale è inguardabile! ;)
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Messaggioda GabbioD'acciaio » mar apr 17, 2007 10:13 am

Migo metti un bel portatarga con la cerniera e montalo in maniara tale che in velocità il vento alzi la targa così quando vai piano è legibile mentre quando scanni il vento la alza..... :lol: :lol:
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Messaggioda Pongo » mar apr 17, 2007 10:16 am

migo80 ha scritto:G...volevo capire quanta inclinazione sia permessa dalla legge....


...se non ricordo male...il massimo consentito è un'iclinazione di 45° rispetto all'asse orizzontae quale è di riferimento la strada.
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Messaggioda Pongo » mar apr 17, 2007 10:18 am

GabbioD'acciaio ha scritto:... portatarga con la cerniera e montalo in maniara tale che in velocità il vento alzi ...


..si si fallo così poi le multe salgono di numero e magari sfiori anche una bella denuncetta....... :badgrin: ...
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Messaggioda suzukista » mar apr 17, 2007 10:18 am

Pongo ha scritto:
migo80 ha scritto:G...volevo capire quanta inclinazione sia permessa dalla legge....


...se non ricordo male...il massimo consentito è un'iclinazione di 45° rispetto all'asse orizzontae quale è di riferimento la strada.

Sono 30°... con 45,ti becchi il verbale..!
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Messaggioda revesa » mar apr 17, 2007 10:26 am

Per te Migo 80, e per tutti gli eventuali interessati,dopo i riferimenti ineccepibili di Pongo, eccoti dei riferimenti, sempre normativi (art.259 del Regolamento d'esecuzione),ma sicuramente più tecnici.Armati/evi, di pazienza, rispolverate le nozioni geometriche e tenete a portata di mano un bicchiere d'acqua, una pillola per il mal di testa....e auguri!!!
Art.259 : Modalità di installazione delle targhe.
1) - Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio,le targhe presentino le seguenti caratteristiche:
a) - posizione della targa posteriore nel senso della larghezza (omissis): la linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo...(omissis).Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto,raggiunge la sua dimensione massima;
b) - omissis
c) - posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo : la targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo;
d) - posizione della targa posteriore rispetto alla verticale : la targa è verticale con un margine di tolleranza del 5%. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m.
e) - altezza della targa posteriore rispetto al suolo : l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m. e a 0,20 m. per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m.Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione,l'altezza può superare 1,20 m., ma dve essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non puòcomunque superare i 2 m.;
f) - condizioni geometriche di visibilità : la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali : due verticali che passano per due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30° con ilpiano longitudinale mediano del veicolo;
un piano che passa peril bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto;
un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo è superiore a 1,20 m., quest'ultimo piano deve formarecon il piano orizzontale un angolo di 15° verso il basso);
g) - determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo : le atezze di cui alle lettere d),e) ed f),devono essere misurate a veicolo scarico.
2) - E' ammeso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3mm.E' vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio, materiali aventi proprietà retroriflettenti.E' vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente, ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'art.260. (sigla provincia e anno di immatricolazione .Nota personale.)
Beh, che ne dite ragazzi? Pongo , Joedm, le controllate sempre e tutte queste disposizioni quando fermate un motoveicolo?? :badgrin: Buon ripassodi geometria a tutti :badgrin:
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Messaggioda Pongo » mar apr 17, 2007 10:26 am

Migo....
...eccotene uno dei tanti: :arrow: http://www.motoclub-tingavert.it/module ... opic&t=823

;)
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Messaggioda migo80 » mar apr 17, 2007 10:28 am

GabbioD'acciaio ha scritto:Migo metti un bel portatarga con la cerniera e montalo in maniara tale che in velocità il vento alzi la targa così quando vai piano è legibile mentre quando scanni il vento la alza..... :lol: :lol:


:lol: Portatarga a bandiera :lol:
30° o 45°?? 30° mi sembrano un pò pochini... :roll:
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Messaggioda Pongo » mar apr 17, 2007 10:30 am

ERRATA CORRIGE

Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

L'articolo 259 precisa che la targa deve essere posizionata verticalmente con una tolleranza di 5°. Se il veicolo, per la forma che ha lo richiede, può essere inclinata di 30°.

Per i soli motoveicoli, la distanza dal suolo non può essere inferiore a 20 centimetri.

È ammesso l'uso di cornici porta targa a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm.

È vietato applicare sui porta targa e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà retro riflettenti. È vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente, ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'art. 260 (Così modificato dall'art. 3, d.P.R. 4 settembre 1998, n. 355.)

I talloncini di cui si tratta sono quelli previsti per gli escursionisti esteri con il quale si indica la scadenza della targa.

La sanzione è prevista dall'art 100 del Codice della Strada.

Non rispettare l'inclinazione prescritta comporta una sanzione amministrativa di €71,00

Stessa sanzione qualora vengano applicati talloncini non autorizzati sulla targa mentre, se vengono applicati sul veicolo e rendono equivoca la distinzione del veicolo (ad esempio il talloncino con la F distintivo della Francia applicato ad un auto di altra nazionalità anche italiana) comporta la sanzione di €21,00.

E' comunque prevista la sanzione accessoria del ritiro della targa ed inviata alla DTTSIS perla "pulitura" con il conseguente fermo del veicolo sino al ripristino.

Lo stesso accade quando la targa non è rifrangente.

La targa non perfettamente o integralmente leggibile si applica l'art 102 del Codice della Strada che prevede una sanzione amministrativa di € 35,00


Meglio così?... ;)
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Messaggioda Pongo » mar apr 17, 2007 10:31 am

migo80 ha scritto: :lol: Portatarga a bandiera :lol:


In questo modo rischi il sequestro...
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Messaggioda GabbioD'acciaio » mar apr 17, 2007 10:50 am

Pongo ha scritto:
migo80 ha scritto: :lol: Portatarga a bandiera :lol:


In questo modo rischi il sequestro...


....oggi come oggi con le teste di quiz preposte al controllo quasi quasi è megli non fermarsi e aspettare il verbale a casa piuttosto che fermarti e lascirgli la moto......Già immagino cosa succede al motociclista fermato con un KTM con 2 akra aperti :lol: :lol:
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