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Passeggero minorenne

Sezione dedicata alle leggi che tutelano noi consumatori e alle leggi che disciplinano le due ruote.
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Passeggero minorenne

Messaggioda claudiote » sab gen 13, 2007 5:40 pm

Ciao a tutti.
Non trovando una risposta negli altri topic, volevo chiedere, a voi esperti, quali sono le norme, e i limiti nel trasportare un passeggero minorenne.
In pratica, vorrei accompagnare mio figlio a scuola, restando nelle norme e sopratutto in sicurezza.
Quindi vi chiedo, oltre al caso, quali sono le disposizioni, credo che debba sedere dietro (non davanti al conducente), c'è altro. C'è un limite di età, mio figlio ha 9 anni, è sufficiente? Grazie.
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Messaggioda eu68 » sab gen 13, 2007 7:21 pm

ciao se non ricordo male al momento il codice della strada prescrive solo che al di sotto di una certa dimensione fisica ( nota bene, non l'età) non possano esere trasportati perchè non arrivano ai punti di ancoraggio
ciao
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Messaggioda Pascal » sab gen 13, 2007 8:55 pm

Mi confermate se è possibile o no portare un bambino seduto davanti al conducente?
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Messaggioda suzukista » sab gen 13, 2007 9:10 pm

Pascal ha scritto:Mi confermate se è possibile o no portare un bambino seduto davanti al conducente?

Leggi il capitolo "il passeggero minorenne"
http://www.adiconsumlazio.org/pdf/moto.pdf
;)
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Messaggioda Pascal » sab gen 13, 2007 9:13 pm

12 anni??? Sono un'eternità!!! :(
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Messaggioda suzukista » sab gen 13, 2007 9:51 pm

Pascal ha scritto:12 anni??? Sono un'eternità!!! :(

.. infatti! :oops:
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Messaggioda Joedm » sab gen 13, 2007 11:03 pm

Partiamo sempre da una attenta lettura del dettato normativo. L'Articolo del C.d.S. che ci riguarda è il 170 :arrow: Link
Al Comma 1 leggiamo subito che "...il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe..."
Già questo ci fa venire un primo sospetto che tenere un banbino davanti, in piedi tra le braccia del papà, intralciandogli il corretto movimento delle stesse, non sia corretto.
Ma ciò che definitivamente taglia la testa al toro è il Comma 3, dove si legge esplicitamente che "...l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo".
Ecco qui: il passeggero deve stare seduto dove previsto dal veicolo, cioè dietro.
Questo comma risponde anche alla domanda dell'età del minore da trasportare. Dice bene l'amico Eu68, affermando che non è una questione di anni, bensì di costituzione fisica della persona che siede dietro, il quale deve essere in grado di reggersi adeguatamente e secondo quanto prescritto. Quindi dovrà avere gambe abbastanza lunghe da permettergli di ancorarsi saldamente ai fianchi del motociclo, e arrivare a poggiare bene i piedi sulle pedane (non solo toccarle con le punte). E dovrà avere braccia che gli permettano di aggrapparsi bene ai maniglioni o alla vita del conducente.
L'età dei 12 anni invece riguarda il trasporto dei minori sui seggiolini nelle automobili. Quel discorso dell'Adiconsum non saprei da dove se lo sia tirato fuori... Ovviamente potrei sbagliarmi, ma nel C.d.S. non ne ho trovato traccia.
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Messaggioda suzukista » sab gen 13, 2007 11:22 pm

grazie!
sempre preciso ed esplicativo :ok:
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Messaggioda claudiote » dom gen 14, 2007 10:51 am

Grazie a Joedm della precisione.

Ma, estendendo il concetto, un amico con un braccio ingessato, o con altri problemi simili non può essere accompagnato, sempre come passeggero?
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Messaggioda Guttalax » dom gen 14, 2007 11:55 am

Ho due bambine piccole e mi sono sempre posto il problema di poterle trasportarle sullo scooter in sicurezza e nel rispetto delle leggi. Da quello che ho letto in giro, a mio modesto avviso, il documento dell'Adiconsum dice un sacco di ca***te per quanto riguarda il trasporto dei minori, pur essendo encomiabile per le altre sezioni del testo.
Utilizzando un linguaggio piuttosto esemplificato e impreciso, ma comprensibile a tutti, occorre fare attenzione a che il bimbo sia sistemato adeguatamente negli appositi dispositivi previsti dal mezzo e non sia di intralcio alle manovre del guidatore. In altre parole DEVE STARE STARE SEDUTO PER BENE SULLA SELLA POSTERIORE CON I PIEDI CHE TOCCANO LE PEDANE E MAI DAVANTI. Il limite quindi non è dato dall'età. Almeno in teoria potrebbero esserci bambini con più di 12 anni che non arrivano a toccare le pedane oppure piccolissimi di età, ma abbastanza alti da esser seduti correttamente. Ne consegue inoltre, a mio avviso, che alcune moto con una distanza ridotta tra le pedane post e la sella del passeggero permettono ilm trasporto di bimbi più piccoli (di altezza), rispetto a moto in cui tale distanza è maggiore.
Sempre per quanto ne so io, non esistono in Italia dispositi/seggiolini omologati per moto. Esite in realtà un solo seggiolino in commercio sul mercato nazionale che ha l'omologazione del TUV tedesco. Tale omologazione è però una certficazione di qualità e non è riconosciuta dalla comptente Autorità italiana.
Per quanto, poi, infine, la necessità che i trasportatori siano i genitori preferisco non commentare e stendere un velo pietoso sull'argomento.
Infine vorrei segnalare l'attendibilità di Joedm in generale e in questi argomenti in particolare. Tenpo fa gli ho chesto delle informazioni in merito . Si è rivelato una persona predisa e seria.
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Messaggioda Pongo » dom gen 14, 2007 12:07 pm

"RIPORTATO DAL LINK DI SUZUKISTA"
"Il passeggero minorenne
È proibito circolare con minori di 12 anni come passeggeri di ciclomotori o
motociclette, con o senza sidecar, su qualunque tipo di strada. Eccezionalmente
si permette di trasportare, come passeggeri, bambini a partire dai 7 anni,
alle seguenti condizioni:
• i sedili posteriori del veicolo devono essere dotati di dispositivi omologati;
• gli autisti devono essere i genitori, i tutori o persone autorizzate, e devono
rispettare le norme di sicurezza;
• il minore deve indossare il casco omologato.
Il trasporto del passeggero su un ciclomotore è consentito soltanto se previsto
nell’omologazione del veicolo.
Se si intende acquistare una moto di seconda mano
• Non fermarsi alla prima offerta, ma analizzarne diverse e considerare sempre
e innanzitutto lo stato della moto;
• farsi accompagnare da un meccanico o da una persona di fiducia che
sappia dare un giudizio sullo stato della moto e sul prezzo massimo che
può essere offerto per l’acquisto;
• chiedere informazioni al proprietario su eventuali problemi che in passato
la moto possa aver avuto, sul perché desidera venderla, sulla frequenza
delle revisioni cui è stata sottoposta ed il tempo trascorso dall’ultima;
• accertarsi che non vi siano multe in sospeso non ancora pagate;
• verificare che la documentazione sia corretta e completa".


Non è scritto in nessun articolo del Codice della Strada la limitazione di età per i passeggeri di veicoli a motore su due ruote, nelle fattispecie, come ben menziona "Joedm" :

[comma 3 art. 170 CdS]"Sui veicoli di cui al comma 1 [motocicli e ciclomotori] l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato nella posizione determinata dalle attrezzature del veicolo [pedaline, schienali e maniglioni]...Chi vìola tale comma è punito con la sanzione da 68,00 euro a 275,00.


claudiote ha scritto:Ma, estendendo il concetto, un amico con un braccio ingessato, o con altri problemi simili non può essere accompagnato, sempre come passeggero?


Certo che puo' essere accompagnato, tenendo senpre conto del comma 3 della'art. 170 del CdS sopra riportato e considerato che le limitazioni in tal senso sono esclusive del conducente come riportato nel comma 1 del medesimo articolo:"Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore".

Come si evince, in nessun comma dell'articolo preposto a disciplinare il comportamento sui veicoli a due ruote, è manzionata un'età minima per il trasporto di passeggeri su di essi.

Ricordatevi di attenervi esclusivamente a quanto recitato dai libri preposti e non da chiunque si diverta a recitare ed emanare sentenze, anche se chi lo fà è una società di consumatori o altro.


P.S./N.B.
A Milano se vi recate in Via Hoepli, troverete una grande Libreria dall'omonimo nome [Libreria Hoepli], dove potete trovare numerosi libri che possono aiutarvi in modo definitivo, come ad esempio un "Poket" distribuito dalla suddetta libreria della casa editrice "Alpha Test" della serie "Nuovi Codici" a cura di "Ferdinando Longobardo" dal Titolo "Codice della Strada - terza edizione 2006 con prontuario delle infrazioni [codice della strada aggiornato al D.L. 30 dic. 2005 n. 273 - Regolamento di attuazione - quiz per guidare i ciclomotori - Moduli e ricorsi al Giudice di Pace e al Prefetto] e con le Circolari ministeriali 2004 e 2005", al modico prezzo di 11,90 euro.
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Messaggioda Joedm » dom gen 14, 2007 12:49 pm

Guttalax ha scritto:Almeno in teoria potrebbero esserci bambini con più di 12 anni che non arrivano a toccare le pedane oppure piccolissimi di età, ma abbastanza alti da esser seduti correttamente.

Bravo, hai spiegato perfettamente quello che intendevo.
...non esistono in Italia dispositi/seggiolini omologati per moto...

Infatti io non ne ho mai sentito parlare...
Infine vorrei segnalare l'attendibilità di Joedm...

:oops: :oops: :oops: Ti ringrazio per i complimenti, davvero non me li merito. Cerco di fare bene il mio mestiere, tutto qui... :D

Per quanto riguarda le affermazioni dell'Adiconsum, non vorrei che si siano basate sulle norme di un codice vecchio, prima della grossa riforma che lo ha interessato nel 2003.
Quell'opuscolo tra l'altro non riporta da nessuna parte la data in cui è stato realizzato, e questo non è una buona cosa quando si ha a che fare con le leggi. Specialmente poi quando si parla di Codice della Strada, che cambia mediamente 3 volte l'anno...
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Messaggioda Pongo » dom gen 14, 2007 10:38 pm

Joedm ha scritto:
...non esistono in Italia dispositi/seggiolini omologati per moto...

Infatti io non ne ho mai sentito parlare...


Ahi ahi ahi....siamo poco informati....

Guardate quà :arrow: http://stamatakis.de/i-index.htm , lo trovate in vendita sicuramente da "Union Bike" di Milano Via Tolstoi....
...menziono tale negozio perchè LI' l'ho visto in vendita, appena entrate nel negozio lo vedete montato sopra una nuova suzuki GSR600...




Joe....è vero....sei proprio attendibile... :D ;)
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Messaggioda eu68 » dom gen 14, 2007 10:49 pm

grande pongo grazie , con questo mi risolvo un sacco di problemi col bimbo
spero di trovarlo qui a pescara
ciao :D :D
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Messaggioda Pongo » dom gen 14, 2007 10:59 pm

...ecco un'immaginetta ....


:arrow: Immagine


Seggiolino universale per motociclette, scooter ed ATV con rispettivi appoggi per i piedi. Sicuro e comodo si monta rapidamente e con semplicità. Dotato di Antifurto. Estremamente resistente. Per bambini dai 2 agli 8 anni (peso dai 14 ai 30 kg).

Il seggiolino Stamatakis risponde alle norme del codice stradale. Essendo infatti smontabile e non fissato sulla motocicletta, lo Stamatakis seggiolino è da considerarsi alla stregua di un accessorio e quindi secondo la legge n. 19/2 del codice stradale non è sottoposto all'obbligo di omologazione.
Ultima modifica di Pongo il dom gen 14, 2007 11:11 pm, modificato 1 volta in totale.
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