Ciao a tutti.
Con colpevole ritardo, do anche io il mio contributo per chiarire la situazione in merito alle modifiche che più o meno ognuno di noi apporta al nostro Burghy, siano essi solo estetici che prestazionali.
Come al solito, partiamo da una attenta lettura delle norme del Codice della Strada che si occupano di questa cosa.
Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
1.
I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357,43 a euro 1.432,99.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Innanzitutto ci leviamo subito il dubbio degli Articoli 71 e 72.
Art. 71. Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi.
1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento.
[...]
Art. 72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
E' lunghissimo e non lo riporto per intero.
Leggetelo (se avete pazienza) qui:
http://www.aci.it/wps/portal/_s.155/109 ... art72#1562
E' un pò lungo anche l'Art. 236 del Regolamento, ma questo lo dobbiamo leggere asieme perchè ci riguarda molto da vicino.
Art. 236 Regolamento di attuazione.
Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
1.
Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge.
2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:
a) la massa complessiva massima;
b) la massa massima rimorchiabile;
c) le masse massime sugli assi;
d) il numero di assi;
e) gli interassi;
f) le carreggiate;
g) gli sbalzi;
h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;
i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;
l) la potenza massima del motore;
m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo,
è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla-osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta.
3. L'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica viene eseguito dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. cui sia esibito il certificato d'approvazione definitivo della modifica eseguita, oppure dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto all'ultima visita e prova con esito favorevole. Tale aggiornamento ha luogo mediante l'emissione di un duplicato della carta di circolazione, i cui dati vanno variati o integrati conseguentemente alla modifica approvata.
4. [...]
Ora ci manca ancora di leggere l'Appendice V.
Poichè anche questo è lunghissimo, potete leggerlo qui:
http://www.aci.it/wps/portal/_s.155/109 ... ceV_3#1562
Però riporto la parte che ci interessa per commentarla:
APPENDICE V
Art. 227. Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi.
B - Prestazioni
a) Determinazione velocità calcolata.
b) Verifica della velocità massima.
c) Per il motore: numero cilindri, cilindrata, ciclo di funzionamento, potenza e coppia massima e relativi numeri di giri, alimentazione, combustibile.
d) Determinazione consumo combustibile.
e) Prova di accelerazione in piano.
f) Spunto in salita.
g) Rapporto potenza/massa.
h) Massa rimorchiabile.
i) Tipo della trasmissione e rapporti.
C - Sicurezza attiva
a) Installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.
b) Impianto elettrico.
c) Avvisatori acustici.
d) Tergiproiettori.
e) Frenatura, sistema frenante ed elementi costitutivi.
f) Specchi retrovisori.
g) Sbrinamento e disappannamento del parabrezza.
h) Riscaldamento abitacolo.
i) Serbatoi carburante e prevenzione incendi.
l) Porte (serrature e cerniere - pedane).
m) Campo di visibilità del conducente.
n) Tergilavacristallo parabrezza.
o) Cerchi e ruote.
p) Pneumatici e sospensioni.
q) Sistemazione dei pedali di comando.
Quindi, cambiare il variatore e gli organi della trasmissione (cinghia e gruppo frizione) apparentemente sembra che comporti la revisione della carta di circolazione.
Però l'incremento prestazionale a mio avviso non è tale da renderla necessaria. Quando la norma fu pensata, i variatori non esistevano, e il Legislatore si riferiva non alle piste dei rulli, ma ai rapporti del cambio, che come sapete si calcolano in base al numero di denti.
Magari se qualcuno ha voglia e pazienza, può informarsi presso un Ufficio della Motorizzazione e chiederlo.
Sarebbe ancora più semplice se qualcuno che ha fatto la revisione periodica, l'ha passata avendo su il variatore "prestazionale".
A mio avviso, al momento della revisione, i tecnici già guardano poco le cose importanti, figuriamoci queste....
Certo, se ci trovassimo di fronte ad un Agente particolarmente pignolo potrebbe avere il sospetto che sia stata apportata la modifica, applicare la sanzione, ritirarci il libretto e spedirci alla revisione straordinaria.
Per quanto riguarda la sostituzione dei tubi freni con quelli in treccia, dischi a margherita, pastiglie morbide, se le le misure previste dalla casa sono rispettate, siamo a posto. Se invece montiamo pompe freni maggiorate, dischi di diametro e/o spessore differente, pinze diverse, allora occorre l'aggiornamento della carta di circolazione.
Nella lettera C leggiamo anche qualcosa relativamente al dispositivo di segnalazione acustica ed ai cerchi e pneumatici: se cambiano le dimensioni, bisogna aggiornare la carta di circolazione.
Sempre nella lettera C leggiamo qualcosa anche relativamente all'impiano di illuminazione: a mio avviso, stante quanto dice la norma, la modifica dei fari per montare le lampade allo xenon, comporta l'aggiornamento della carta di circolazione. Così ho risposto anche ad una vecchia domanda.
Scusate se sono stato lungo sino alla noia, ma volevo essere il più preciso possibile.
Un saluto e buoni kilometri a tutti,
Joedm