.Marco83. ha scritto:.....che mondo!!!!
.. e che tristezza!

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Per i lavori forzati mi riferivo appunto a chi guida ubriaco perso ed ammazza qualcuno ![]()
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Ministero degli interni, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Circolare nr. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 03 agosto 2007 OGGETTO: Decreto legge 3 agosto 2007 recante modifiche al Codice della Strada. Prime disposizioni operative per garantirne l'immediata applicazione. La predetta circolare al punto 4.3 recita testualmente: Al terzo capoverso: """............ le postazioni mobili di controllo dovranno essere segnalate ricorrendo ai dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio che dovranno essere posizionati ad almeno 400 metri dal punto in cui è collocato l'apparecchio di rilevamento della velocità e che, anche con un messaggio variabile, dovranno recare le seguenti iscrizioni: "CONTROLLO DI VELOCITA'" ovvero "RILEVAMENTO DI VELOCITA'". Le segnalazioni di cui trattasi dovranno essere comunque collocate in condizioni di sicurezza in modo da consentirne la tempestiva avvistabilità da parte degli utenti in transito e la tutela degli operatori di polizia.""""" Come si vede la circolare del ministero è molto chiara. Nel caso vedete postazioni (di solito della polizia municipale) che non si attengono a queste disposizioni, vi invito a fotografarle e a farne comunicazione al Prefetto competente per territorio che poi saprà come agire nei confronti dei manchevoli.
![]() Meglio non bereQuattro bicchieri di vino potranno non sembrare tanti però possono indurre ad una eccessiva euforia e ridurre il livello di attenzione e di concentrazione alla guida.
Pertanto, poiché il bere non è una prescrizione del medico, ritengo ASSOLUTAMENTE indispensabile evitarlo quando si sa di doversi mettere al volante o in sella. Così si evitano i rischi per se stessi e per gli GLI ALTRI. Saluti
Re: Meglio non bere
Esatto, non posso che essere d'accordo!!! Mauro_74
![]() Hanno fatto il decreto applicativo per i controlli con autovelox.
Lo riporto in forma integrale. Ministeri dei trasporti e degli interni Pubblicato il DM che individua la segnaletica da utilizzarsi per la segnalazioni delle postazioni destinate al controllo della velocità DECRETO 15 Agosto 2007 Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) deldecreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione(G.U. n. 195 del 23 agosto 2007) IL MINISTRO DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,che disciplina i limiti di velocità ; Visto l'art. 3, comma l, lettera b), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, che prescrive che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della strada, le cui modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Visti gli articoli 39 e 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplinano rispettivamente i segnali verticali e i segnali luminosi; Visti gli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che regolamentano la segnaletica verticale e i segnali luminosi particolari; Considerato che l'art. 3, comma l, lettera b), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, si riferisce esclusivamente alle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità stazionate lungo la rete stradale, e quindi le disposizioni inerenti non si applicano per i dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera dinamica la velocità ; Decreta: Art. 1. 1. Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate: a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile, c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli. 2. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione "controllo elettronico della velocità " ovvero "rilevamento elettronico della velocità ", eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo. 3. I segnali stradali luminosi a messaggio variabile di cui al comma 1, lettera b), sono quelli già installati sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una architettura che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui al comma 2. 4. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1, lettera c), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilità . Attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di cui al comma 2. Se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: "controllo velocità " ovvero "rilevamento velocità ". 5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Art. 2. 1. I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità , e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare e' necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km. 2. I segnali stradali o i dispositivi di cui all'art. 1 forniscono informazione puntuale, pertanto non necessitano di ripetizione ne' di indicazione di "fine". Art. 3. 1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica, ovvero "ad inseguimento". Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 agosto 2007 Il Ministro dei trasporti Bianchi Il Ministro dell'interno Amato © asaps.it
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![]() Scusate, ma a me sta cosa non risulta.
![]() Il 29 Agosto, mi è arrivata una contravvenzione per eccesso di velocità ![]() Ora voi mi dite che sono 5 i punti che perdo??...........sulla raccomandata si fa riferimento a 2 punti.
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Probabilmente perchè l'infrazione è stata rilevata prima che cambiasse la normativa, ma notificata dopo che è cambiata. Poichè la legge non è retroattiva (per fortuna!), vieni sanzionato con il provvedimento in vigore al momento dell'accertamento e non con il nuovo.
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L'infrazione è stata fatta il giorno 28 Luglio 07, con relata di notifica a mezzo posta il 29 Agosto 07. Un amico, mi ha detto che devo compilare della "Dichiarazione Conducente", obbligatoriamente, anche se guidava il proprietario del mezzo.........cioè io. Inoltre, leggo sul verbale, che se sono titolare della patente da meno di 3 anni, la decurtazione raddoppia. Ovviamente si sta parlando di titolare di patente in generale (che sia A o B), non della sola patente A.
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Il tuo amico dice una cosa corretta. Poichè non sei stato fermato, l'Organo Accertatore non sa chi guidava e quindi a chi togliere i punti. Quindi ti ha inserito nel Verbale che ti ha spedito a casa, anche il foglio che deve compilare e formare chi era alla guida del mezzo, non chi è il proprietario (poichè il mezzo poteva guidarlo anche un altro). Se non lo fai, resta la sanzione per l'eccesso di velocità , non si tolgono i punti (perchè non si saprebbe a chi toglierli), ma c'è una ulteriore sanzione di 250 Euro per la mancata comunicazione di chi era alla guida. Hai 60 giorni di tempo per fare la comunicazione (posta, raccomandata, fax....), e per pagare la contravvenzione o proporre ricorso davanti al Giudice di Pace o al Prefetto. La norma di riferimento è l'Art. 126-bis del C.d.S., in particolare il Comma 2, che puoi leggere ![]()
![]() Paperboy, ci manca che ti dia anche il link per scaricarti il bollettino postale e poi sei a posto
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bisogna fare come germania e francia... ci vogliono i limiti giusti per ogni tipo di strada che si fa!!! in italia i limiti li decidono i comuni in base alla cassa che devono fare loro!!!!
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![]() E' vero però....
E' vero che i comuni fanno cassa con le multe (vedasi autovelox) però che centra con chi ha bevuto troppo? Chi supera i limiti alcolemici previsti è un pericolo per se e per gli altri. BASTA NON BERE se devi guidare un qualsiasi mezzo. Ciao
Scusa Joedm.........mi hanno riferito che, per un certo periodo (circa 15 giorni) l'autovelox era tarato a 55km/h, mentre ora a 65 km/h.
E' possibile appellarsi ad una cosa del genere per un ricorso o sono stato solo sfigato ad essere passato in quel periodo??? ![]()
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