Risposta in punta di diritto .
Al pedone è vietato attraversare la carreggiata passando davanti al bus. art. 190 co 6° C.d.S.
Se in loco non sussiste un esplicito divieto di sorpasso , il sorpasso di un bus in fermata è consentito secondo i criteri stabiliti dall'art. 148.
Rilievo d'incidente stradale .
Si ricercano tutte le cause che hanno determinato la dinamica ed i comportamenti eventualmente in violazione del C.d.S. assunti dalle parti coinvolte nel sinistro . Ovvero nel caso da te esposto ci si domanderà : ma come ha sorpassato il motociclista ? Ha verificato preventivamente di avere la visuale sufficiente ( 148) ? Andava sufficientemente piano da arrestare la marcia del proprio veicolo in fronte ad un ostacolo molto , sottolineo molto prevedibile ( art. 141 ) ?
Risposta in punta di esperienza pratica .
Il motociclista che sopravanza un bus in fermata senza procedere a passo d'uomo e al limite arrestarsi in testa al bus , prima o poi rimarrà coinvolto in incidente stradale . In tal caso sarà facile i sede civile richiamare un concorso di colpa delle parti coinvolte per il pedone per la violazione dell'articolo sopra citato e per il motociclista per la violazione o del 141 ( velocità inadeguata al contesto particolare - feramta di un bus ) oppure 148 comma 2 sorpasso di veicoli senza le dovute cautele finalizzate a compiere tale manovra in sicurezza .
Questa è una mia considerazione e visione dell'applicazione delle norme in relazione alla domanda precisa che hai posto .
Non va presa come risposta certa e sicuramente giusta .
Spero , caro Umberto di esserti stato utile . Ciao
